LEGGE 20 marzo 1951, n. 233
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo
unico. Il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 752, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Torino, addì 20 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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