DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 febbraio 1951, n. 239

Type DPR
Publication 1951-02-17
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 12 del Codice civile;

Vista la domanda in data 22 luglio 1950, con la quale il presidente dell'Ente italiano della moda in virtu' dei poteri ad esso conferiti con deliberazione dell'assemblea del 18 luglio 1950 chiede che venga conferita la personalita' giuridica all'Ente medesimo;

Visto lo schema dello statuto proposto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:

Articolo unico

L'Ente italiano della moda con sede in Torino, e' eretto in ente morale e ne e' approvato il relativo statuto annesso al presente decreto, composto di ventuno articoli, vistato dal Ministro proponente.

EINAUDI TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 aprile 1951

Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 124. - CONSOLI

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 1

Statuto per l'"Ente italiano della moda" Art. 1. L'Ente italiano della moda, con sede in Torino, ha personalita' giuridica. Esso e' apolitico, non ha fini di lucro e non svolge attivita' di natura sindacale.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 2

Art. 2. L'E.I.M. ha i seguenti scopi: a) coordinare, potenziare e incrementare le attivita' creative e produttive italiane attinenti all'abbigliamento ed alla moda, con particolare riguardo alle industrie delle fibre tessili, alle industrie tessili e affini in genere, alla produzione degli accessori dell'abbigliamento; b) organizzare un centro di documentazione, di studi e di creazione per la moda e l'abbigliamento in genere, da servire come base di orientamento nei campi tecnico ed artistico al fine di assistere i produttori italiani per il conseguimento di nuove realizzazioni; c) promuovere e organizzare manifestazioni e mercati di carattere anche periodico e internazionale intesi a sviluppare la affermazione di prodotti italiani interessanti la moda; d) istituire e sviluppare rapporti, con i centri della moda nazionale ed estera in materia tecnica, artistica e professionale; e) incoraggiare ed attuare iniziative dirette a migliorare la preparazione professionale degli addetti alle attivita' di cui alla lettera a); f) organizzare esposizioni, mostre, presentazioni di modelli, convegni, concorsi, ecc., nelle sedi piu' adatte sia in Italia sia all'estero.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 3

Art. 3. Il patrimonio dell'E.I.M. in Lit. 23.000.000 e' costituito: a) dalla somma di Lit. 3.000.000 quale consistenza patrimoniale dell'Ente stesso accertata alla data del 15 giugno 1950; b) dalla somma di Lit. 20.000.000 devoluta dal patrimonio attivo del soppresso Ente nazionale autarchia.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 4

Art. 4. L'E.I.M. provvede al suo funzionamento: a) con le rendite patrimoniali; b) con le quote ordinarie ed i conferimenti straordinari del soci; c) mediante contributi, oblazioni, donazioni, eredita', lasciti di ogni genere, liberamente assegnati da enti o da privati; d) coi proventi netti eventualmente derivanti da manifestazioni o altre forme di attivita' promosse ai sensi dell'art. 2.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 5

Art. 5. Possono fare parte dell'Ente in qualita' di soci le persone, le ditte e gli enti che appartengono a categorie professionali direttamente interessate alle attivita' della moda. Il Consiglio generale potra', con provvedimento soggetto a ratifica dell'assemblea, ammettere che la iscrizione a socio sia estesa anche agli appartenenti ad altre categorie che svolgano attivita' professionali indirettamente connesse con la moda, in armonia con quanto previsto dall'art. 2 lettera a).

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 6

Art. 6. Per essere ammessi a far parte dell'E.I.M. in qualita' di soci occorre presentare domanda specificando la natura dell'attivita' svolta dal richiedente. La ammissione e' deliberata a giudizio insindacabile della Giunta esecutiva, salvo quanto disposto al secondo comma dell'articolo precedente. I soci, con deliberazione della Giunta esecutiva, vengono assegnati ad una delle categorie professionali che saranno previste in apposito regolamento da emanarsi per la applicazione del presente statuto.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 7

Art. 7. I soci possono essere: a) benemeriti; b) sostenitori; c) ordinari. Ciascun socio e' obbligato a versare - anticipatamente e per un biennio - la quota ordinaria annuale che sara' stabilita dal Consiglio generale per ciascuna delle categorie professionali previste dal regolamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente. E' socio benemerito colui che oltre alla quota ordinaria, versa a favore dell'E.I.M., una volta tanto, una somma non inferiore a 5 milioni di lire. E' socio "sostenitore" colui che si obbliga a versare, oltre alla quota ordinaria, un conferimento straordinario di almeno 100.000 lire all'anno. I soci benemeriti e quelli sostenitori hanno diritto, in assemblea, ad un numero di voti proporzionale al conferimento straordinario erogato come in appresso: L. 100.000 1 voto L. 200.000 2 voti L. 300.000 3 voti L. 500.000 4 voti L. 750.000 5 voti L. 1.000.000 6 voti da L. 1.000.000 fino a L. 10.000.000 1 voto per ogni L. 1.000.000 oltre L. 10.000.000 1 voto per ogni L. 2.000.000 Il socio "ordinario" ha diritto ad un voto.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 8

Art. 8. Sono organi dell'E.I.M.: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio generale; c) la Giunta esecutiva; d) il presidente; e) il Collegio dei revisori dei conti.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 9

Art. 9. L'Assemblea del soci e' convocata con lettera raccomandata in via ordinaria una volta l'anno almeno; in via straordinaria quante volte il presidente ne ravvisi la necessita' o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci. La convocazione e' fatta dal presidente mediante avviso diretto a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non puo' avere luogo se non trascorse almeno 24 ore dalla prima. L'Assemblea e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la meta' dei voti; in seconda convocazione e' validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio, in regola con gli adempimenti sociali, ha diritto ai voti di cui all'art. 7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti; in quelle che riguardano la approvazione del bilancio e la responsabilita' dei consiglieri, questi ultimi non hanno voto. L'Assemblea e' presieduta dal presidente dell'Ente o in sua vece da un vice-presidente. Il direttore dell'Ente funge da segretario dell'Assemblea.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 10

Art. 10. L'Assemblea: a) elegge nel proprio seno n. 8 membri del Consiglio generale di cui al successivo art. 11; b) fissa le direttive generali per le attivita' dell'Ente in rapporto agli scopi previsti dall'art. 2; c) approva il bilancio di previsione e il consuntivo dell'Ente deliberati dal Consiglio generale; d) delibera sulle modifiche da introdurre nel presente statuto; e) delibera in merito allo scioglimento dell'Ente, e, salva l'approvazione dei competenti organi di Governo, delibera circa la devoluzione del patrimonio dell'Ente. Tali deliberazioni, come anche quella relativa alla precedente lettera d), dovranno essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 11

Art. 11. Il Consiglio generale dura in carica due anni; e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed e' composto dei seguenti membri: a) n. 8 eletti dall'Assemblea dei soci; b) n. 1 in rappresentanza della Presidenza del Consiglio del Ministri; c) n. 2 in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio; d) n. 1 in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino e da essa designato; e) n. 2 in rappresentanza degli industriali, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dell'industria: f) n. 2 in rappresentanza del commercianti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del commercio; g) n. 1 in rappresentanza del comune di Torino e da esso designato; h) n. 4 in rappresentanza degli artigiani; i) n. 1 in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e da esso designato. I membri di cui alla lettera a) del presente articolo sono rieleggibili. Gli altri membri del Consiglio possono essere in qualsiasi momento sostituiti da parte degli Enti che li hanno designati.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 12

Art. 12. Il Consiglio generale nomina nel suo seno due vice presidenti ed un tesoriere. Esso e' convocato dal presidente almeno due volte l'anno con lettera raccomandata da spedire non oltre il quinto giorno anteriore a quello fissato per la riunione. Il Consiglio e' convocato altresi' quando ne sia fatta richiesta da parte di almeno un quinto dei suoi componenti.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 13

Art. 13. Il Consiglio generale: a) provvede alla gestione dell'Ente secondo le direttive fissate dall'Assemblea generale nel quadro degli scopi fissati dall'art. 2 del presente statuto; b) delibera ai sensi dell'art. 5 circa l'ammissione in qualita' di soci degli appartenenti anche a categorie che svolgono attivita' professionali indirettamente connesse con quella della moda; c) delibera il bilancio preventivo e il consuntivo dell'Ente da sottoporre all'Assemblea dei soci; d) delibera sui regolamenti interni dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi; e) propone le modifiche da apportare al presente statuto.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 14

Art. 14. Per la validita' delle sedute del Consiglio generale e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei membri del Consiglio stesso in prima convocazione e di almeno sei membri oltre il presidente in seconda convocazione. Le deliberazioni del Consiglio generale sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. L'adunanza in seconda convocazione non puo' avere luogo a distanza minore di ventiquattro ore da quella in prima convocazione risultata deserta.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 15

Art. 15. La Giunta esecutiva e' composta di sette membri nominati dal Consiglio generale: due di essi debbono essere scelti fra i consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci di cui alla lettera a), dell'art. 11. La Giunta si aduna, di regola, una volta al mese; ma puo' tuttavia adunarsi ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessita'. La Giunta e' convocata dal presidente dell'Ente che la presiede e come il Consiglio rimane in carica per un biennio o puo' essere riconfermata. Essa delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di cinque dei suoi componenti.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 16

Art. 16. La Giunta, ove occorrano decisioni immediate in materia di competenza del Consiglio generale, delibera in via di urgenza; le deliberazioni cosi' adottate debbono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio generale nella riunione di questo immediatamente successiva. Spetta alla Giunta deliberare sull'assunzione e sul trattamento giuridico ed economico del personale, in base a proposte del presidente.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 17

Art. 17. Il presidente dell'Ente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio. Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente ed e' responsabile del suo andamento, da' esecuzione a tutti i deliberati degli organi collegiali dell'Ente e provvede a quanto e' necessario per assicurare la continuita' amministrativa della gestione.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 18

Art. 18. Il Collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, dura in carica tre anni ed e' composto da tre membri, di cui uno eletto dall'Assemblea dei soci, uno designato dal Ministero del tesoro ed uno designato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 19

Art. 19. Tutte le cariche dell'Ente sono gratuite: potranno essere rimborsate le spese vive sostenute.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 20

Art. 20. L'E.I.M. ha un direttore generale che e' nominato dal Consiglio generale. Il direttore generale da' esecuzione ai provvedimenti deliberati dal Consiglio generale e dalla Giunta; ha alle sue dirette dipendenze il personale dell'Ente e risponde del regolare andamento dei servizi al presidente da cui direttamente dipende. Egli puo' essere delegato dal presidente alla firma della corrispondenza ordinaria, sempre che questa non implichi oneri o impegni di carattere finanziario. Il direttore e' segretario dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta.

Statuto per l'Ente italiano della moda-art. 21

Art. 21. L'esercizio finanziario dell'E.I.M. si inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo dovra' essere approvato dall'Assemblea dei soci non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il conto consuntivo entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio. Gli eventuali avanzi netti della gestione saranno devoluti ad incremento del patrimonio. Visto, Il Ministro per l'industria e il commercio TOGNI

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