LEGGE 15 marzo 1951, n. 250
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 486, è richiamato in vigore a decorrere dal 1 luglio 1950, fino al 30 giugno 1952.
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