LEGGE 29 marzo 1951, n. 251
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare mediante concorsi per titoli, un reclutamento straordinario: a) di 50 tenenti in servizio permanente nell'arma del genio; b) di 55 sottotenenti in servizio permanente nel servizio automobilistico; c) di 130 sottotenenti in servizio permanente nelle sottoindicate armi e nel servizio automobilistico secondo la ripartizione seguente: arma di fanteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 45 arma di artiglieria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 40 arma del genio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n. 25 servizio automobilistico. . . . . . . . . . . . . . . . . n. 20
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