LEGGE 2 aprile 1951, n. 253
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo straordinario di lire 5.000.000 per la ripresa della sua normale attività nel campo dell'assistenza e della cooperazione rurale agraria.
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