LEGGE 2 aprile 1951, n. 254
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 27 del regio decreto 21 maggio 1934, n. 1073, e successive modificazioni, si applicano anche alle controversie originate da tutti i rapporti di impiego o di lavoro concernenti prestazioni di carattere personale e domestico e quantunque non regolati o non regolabili da contratti collettivi o da norme equiparate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PICCIONI - VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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