DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1951, n. 256
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 maggio 1950, n. 230, recante provvedimenti per la colonizzazione dell'Altopiano della Sila e dei territori jonici contermini;
Vista la legge 21 ottobre 1950, n. 841, recante norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini;
Vista la delega contenuta nell'art. 1 della predetta legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visti gli articoli 76 e 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentita la Regione sarda;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le finanze; Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a tutto il territorio della Sardegna si applicano, con le deroghe stabilite nella legge suddetta, le norme della legge 12 maggio 1950, n. 230 e successive modificazioni. Con successivi decreti saranno emanate, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, le norme per l'istituzione degli enti, o sezioni speciali di enti, incaricati dell'attuazione della legge stessa nel territorio indicato al comma precedente.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
EINAUDI DE GASPERI - SEGNI - PICCIONI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 158. - CONSOLI
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