LEGGE 28 marzo 1951, n. 267
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14 della legge 17 dicembre 1949, n. 905, relativa all'emissione di buoni novennali del Tesoro con scadenza 1 aprile 1959, è aumentata di lire un miliardo seicentosessanta milioni. L'onere di cui sopra viene fronteggiato con quota parte delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1950-51. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 28 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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