DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1951, n. 268
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo italo-francese per il regolamento delle questioni relative agli articoli 75 e 77 del Trattato di pace, concluso a Roma il 28 novembre 1950.
Art. 2
All'onere derivante dall'esecuzione dell'Accordo suddetto si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 28 novembre 1950 conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 dell'Accordo.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 135. - CONSOLI
Accord
Accord italo-francais pour le reglement des questions relatives aux articles 75 et 77 du Traite' de Paix Parte di provvedimento in formato grafico
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