DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1951, n. 270
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Visto il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale viene costituito, con sede in Bari, l'Ente autonomo "Fiera del Levante" e se ne approva lo statuto;
Visto il regio decreto 19 maggio 1938, n. 704, con cui viene approvato un nuovo statuto dell'Ente sopraindicato, modificato con regio decreto 6 luglio 1940, n. 931;
Ritenuta la opportunita' di introdurre ulteriori modifiche nel detto statuto;
Vista la deliberazione 5 aprile 1950 del Consiglio generale dell'Ente Fiera di Bari;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Levante" con sede in Bari, che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con regio decreto 19 maggio 1938, n. 704, modificato con regio decreto 6 luglio 1940, n. 931. L'allegato statuto, composto di 16 articoli, sara' vistato dal Ministro per l'industria e per il commercio.
EINAUDI TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 147. - CONSOLI
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 1
Statuto dell'Ente autonomo "Fiera del Levante" - Bari Art. 1. L'Ente autonomo "Fiera del Levante", fondato dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, riconosciuto con regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, ha lo scopo di curare la preparazione e l'esercizio di fiere, esposizioni campionarie a carattere internazionale di prodotti agricoli e industriali, nonche' di studiare e promuovere ogni altra iniziativa di carattere analogo che giovi all'economia nazionale, nei rapporti specialmente con gli Stati orientali. L'Ente non ha alcun fine speculativo e svolge unicamente attivita' di pubblico interesse.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 2
Art. 2. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dal contributo iniziale di L. 4.500.000 dato in parti uguali dagli Enti fondatori, di cui all'art. 1, e dai beni immobili e mobili acquisiti in proprieta' dall'Ente; b) da lasciti, donazioni, contributi di enti e privati, destinati ad incremento del patrimonio; c) dalle eccedenze attive di ciascun esercizio;
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 3
Art. 3. Alle spese l'Ente provvede: a) con il ricavo dei fitti degli spazi e col proventi di speciali iniziative e concessioni; b) con donazioni, legati, oblazioni e con qualsiasi altro contributo, di enti pubblici e di privati, destinati ad incremento dei mezzi finanziari; c) con altri cespiti del patrimonio e della gestione.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 4
Art. 4. Sono organi amministrativi dell'Ente: il Consiglio di amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente ed il vice presidente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 5
Art. 5. Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio ed e' composto come segue: a) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; b) da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio; c) da un rappresentante del Ministero del tesoro; d) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero; e) da un rappresentante del Ministero dei trasporti; f) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri; g) da un rappresentante degli industriali; h) da un rappresentante degli agricoltori; i) da un rappresentante dei commercianti; l) da tre rappresentanti per il comune di Bari; m) da tre rappresentanti per l'Amministrazione provinciale di Bari; n) da tre rappresentanti per la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari; o) da tre rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori, uno per ognuno dei settori: Industria, Agricoltura e Commercio; p) da un rappresentante della Camera di commercio italo-orientale; q) da un rappresentante della Federazione nazionale della stampa; r) da un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Bari; s) da due rappresentanti dei dirigenti di aziende. I rappresentanti di cui alle lettere g), h), i), o), s), sono scelti su designazione delle organizzazioni nazionali rappresentative della categoria. il Consiglio dura in carica tre anni. Se un consigliere venga a mancare per qualsiasi ragione prima della scadenza del termine, l'ente rappresentato provvedera' alla sua sostituzione. Non e' compatibile la carica di componente del Consiglio di amministrazione con quella di titolare o amministratore di ditte, societa' o enti che abbiano rapporti per forniture o lavori con l'Ente.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 6
Art. 6. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e commercio. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno un vice presidente. Il presidente dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato, ha la legale rappresentanza dell'Ente e della Giunta esecutiva, convoca le sedute del Consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni. Il vice presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce ad ogni effetto in caso di assenza o di impedimento. In assenza del presidente la firma degli atti e' devoluta al vice presidente, ed in assenza di entrambi, al consigliere di Giunta esecutiva piu' anziano fra i rappresentanti degli enti fondatori.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 7
Art. 7. Spetta al Consiglio di amministrazione: a) determinare le direttive dell'Ente; b) deliberare sulle modificazioni dello Statuto; c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; d) approvare l'organico del personale; e) deliberare sugli atti che importano trasformazione patrimoniale; f) deliberare sugli affari che impegnano il bilancio per oltre un esercizio; g) approvare i regolamenti di gestione. Competono altresi' al Consiglio di amministrazione i piu' ampi poteri per il conseguimento degli scopi della Fiera. Ai consiglieri residenti fuori sede dell'Ente sara' corrisposta un'indennita' a titolo rimborso spese per la loro partecipazione ai lavori del Consiglio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria due volte all'anno, in via straordinaria quando il presidente lo reputi necessario, e su richiesta scritta di almeno sette consiglieri. Gli inviti di convocazione saranno diramati almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione sono sempre intese per prima e seconda convocazione, col solo intervallo di due ore tra l'una e l'altra. La prima convocazione e' valida con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri, la seconda con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti. In caso di urgenza il Consiglio puo' essere convocato telegraficamente, con soli tre giorni di preavviso. Nelle votazioni; in caso di parita', prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 9
Art. 9. La Giunta esecutiva e' composta dal vice presidente, da cinque consiglieri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, dei quali tre vengono scelti fra i rappresentanti degli enti fondatori, uno per ciascuno, e due tra gli altri componenti, ed e' presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione. I membri della Giunta durano in carica un anno e possono essere riconfermati,
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 10
Art. 10. La Giunta esecutiva viene convocata dal presidente secondo necessita' e non meno di una volta al mese. L'avviso di convocazione sara' comunicato almeno due giorni prima della riunione, salvo caso d'urgenza. Per la validita' della riunione occorre la presenza di almeno quattro membri.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 11
Art. 11. Il segretario generale della Fiera e' nominato, su proposta del presidente, dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio superiore del commercio interno. Esso e' il capo degli uffici e del personale, assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ne controfirma gli atti e provvede all'esecuzione delle deliberazioni, secondo le disposizioni della Presidenza.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 12
Art. 12. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio ed ha termine il 31 dicembre. Il bilancio preventivo dovra' essere approvato dal Consiglio un mese prima dell'inizio dell'esercizio a cui si riferisce. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di amministrazione e' convocato per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio decorso. Detti bilanci, compilati dalla Giunta esecutiva e illustrati con una relazione a firma del presidente, devono essere comunicati in anticipo ai consiglieri. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Consiglio di amministrazione i bilanci vengono comunicati al Ministero dell'industria e commercio per l'approvazione. Debbono essere altresi' sottoposti all'approvazione del predetto Ministero le deliberazioni che impegnino il bilancio per piu' di un esercizio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 13
Art. 13. Con decreto del Ministro per l'industria e commercio vengono nominati cinque revisori dei conti, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio; uno designato dal Ministero del tesoro; uno dal comune di Bari; uno dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bari, ed uno dall'Amministrazione provinciale di Bari. I revisori dovranno firmare il bilancio consuntivo accompagnandolo con una relazione sull'esercizio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 14
Art. 14. Le eccedenze attive di ogni esercizio saranno devolute: a) il 40% in aumento del patrimonio; b) il 40% ad incremento delle manifestazioni successive; c) il 20% a disposizione del Consiglio di amministrazione.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 15
Art. 15. Il Consiglio di amministrazione puo' sciogliersi: a) per determinazione del Ministro per l'industria e commercio; b) per dimissione di almeno due terzi dei suoi componenti; c) per deliberazione dei Consiglio stesso, presa sempre con la maggioranza di due terzi dei componenti. In ogni caso l'amministrazione dell'Ente sara' curata fino alla ricostituzione del Consiglio, da un commissario nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio.
Statuto dell'Ente autonomo Fiera del Levante Bari-art. 16
Art. 16. L'Ente potra' essere sciolto in seguito a deliberazione del Consiglio di amministrazione con i voti di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica. L'Ente potra' altresi' essere sciolto, per determinazione governativa, in caso di manifesta impossibilita' di raggiungere i fini e, comunque, per motivi di ordine pubblico o di pubblico interesse. Il liquidatore viene nominato dal Ministro per l'industria e commercio, sentite le altre Amministrazioni statali interessate. Il decreto Ministeriale di nomina del liquidatore potra' fissare le modalita' della liquidazione, il termine entro cui la medesima deve essere compiuta. Il rendiconto finale presentato dal liquidatore e' soggetto all'approvazione del Ministro per l'industria e commercio, sentite le altre Amministrazioni statali interessate. In caso di scioglimento, il patrimonio netto andra' ripartito fra gli enti fondatori proporzionalmente alle quote conferite. Visto, il Ministro per l'industria e per il commercio TOGNI
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