LEGGE 10 aprile 1951, n. 287
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Istituzione delle Corti di assise).
In ogni distretto di Corte di appello sono istituite una o più Corti di assise che, nella circoscrizione del circolo loro assegnato, giudicano dei reati attribuiti alla loro competenza.
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