LEGGE 22 marzo 1951, n. 290
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949, al ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria, salvo recupero, delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.