LEGGE 2 aprile 1951, n. 291
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nei giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio. In occasione del censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni.
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