DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1951, n. 292

Type DPR
Publication 1951-01-18
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2 della legge 4 luglio 1950, n. 590;

Visto l'art. 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze; Decreta:

Art. 1

I cittadini italiani - persone fisiche e giuridiche - proprietari di beni, diritti ed interessi, situati nei territori di Briga e Tenda ceduti alla Francia sono ammessi, a domanda, all'indennizzo previsto alla lettera E) articolo 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Art. 2

Le domande in carta libera ed in triplice copia, corredate dal certificato di cittadinanza italiana e dai documenti atti a comprovare il diritto di proprieta', indirizzate al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro - Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero, debbono contenere oltre le generalita' complete degli aventi diritto e il loro domicilio, anche la descrizione particolareggiata di tutti i beni, diritti ed interessi perduti e debbono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sotto pena di decadenza.

Art. 3

La determinazione della misura dell'indennizzo da corrispondere ai singoli proprietari di beni, e' effettuata dalla Commissione interministeriale di cui al seguente art. 4. La consistenza dei beni, diritti e interessi e' quella risultante dagli accertamenti effettuati, con l'intervento di rappresentanti della pubblica Amministrazioni in occasione del trasferimento dei beni stessi alla Francia in forza dell'art. 74 del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430.

Art. 4

Con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli affari esteri, verra' nominata la Commissione interministeriale amministrativa prevista dall'art. 2 della legge 4 luglio 1950, n. 590, che sara' cosi' composta: un magistrato di grado non inferiore al terzo, presidente; un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al sesto, membro; due rappresentanti del Ministero del tesoro, membri; un rappresentante del Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, membro; un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro; un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio, membro; due rappresentanti della categoria interessata designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sentito il Ministero degli affari esteri. La Commissione si pronuncia a maggioranza ed il voto del presidente e' decisivo in caso di parita' di voti. A segretario della Commissione e' nominato un funzionario in servizio presso la Direzione generale del tesoro di grado non inferiore al nono.

Art. 5

Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, I.R.F.E. - trasmette alla Commissione di cui all'articolo precedente le domande degli aventi diritto, debitamente istruite e complete di documentazione. La Segreteria della commissione notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, la data in cui avra' luogo l'esame della pratica e l'interessato, non oltre il giorno antecedente a quello dell'adunanza, potra' presentare alla Commissione stessa memorie e documenti e chiedere di essere sentito personalmente. Le deliberazioni della Commissione sono definitive.

Art. 6

Il pagamento dell'indennizzo, la cui misura viene determinata dalla Commissione, e' disposto con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 7

Il Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, I.R.F.E. - provvede al pagamento delle somme liquidate a titolo di indennizzo, mediante ordinativi diretti sulla Sezione di tesoreria provinciale competente in relazione al domicilio indicato nella domanda dell'interessato.

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SFORZA - SEGNI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 maggio 1951

Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 5. - CARLOMAGNO

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