LEGGE 15 marzo 1951, n. 293
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, le deliberazioni sulla riammissione in servizio degli addetti a ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, allontanati dal servizio durante il regime fascista per motivi politici, spettano ai Consiglio aziendale di disciplina di cui all'art. 54 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA D'ARAGONA - SCELBA - PICCIONI - MARAZZA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.