LEGGE 18 aprile 1951, n. 295
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il contributo a favore dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, previsto dal regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 114, modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1945, n. 645, e dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 799, è aumentato da L. 30 a L. 50 mensili a decorrere dalla rata di scadenza della pensione del mese successivo alla entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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