LEGGE 2 aprile 1951, n. 300
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I limiti di somma di lire 100.000 e lire 75.000 stabiliti dall'art. 2 del regio decreto 30 novembre 1933, n. 1755, sono rispettivamente elevati a lire 5.000.000 e lire 3.750.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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