LEGGE 4 maggio 1951, n. 306
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni ed infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E e F annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
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