LEGGE 3 febbraio 1951, n. 311
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, sono ratificati.
Art. 2
Il funzionamento del Comitato, di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, e' prorogato al 30 giugno 1952.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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