LEGGE 28 marzo 1951, n. 313

Type Legge
Publication 1951-03-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Le anticipazioni sui bozzoli di produzione 1948, 1949 e 1950 conferiti dagli agricoltori, per la vendita collettiva, agli ammassi volontari gestiti dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, dai Consorzi agrari provinciali e dalle cooperative di agricoltori legalmente costituite e loro associazioni provinciali, nonchè i relativi prestiti per le spese di gestione dell'ammasso volontario stesso, sono garantiti da privilegio legale sul prodotto ammassato e sulle somme ricavate dalla sua vendita. Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione. Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.

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