La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le provvidenze di cui al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, ratificato ed integrato dalla legge 28 dicembre 1948, n. 1482, e successive modificazioni ed aggiunte, sono applicabili all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, con sede in Napoli.