LEGGE 19 maggio 1951, n. 322
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È in facoltà dell'Amministrazione finanziaria di concedere ai contribuenti che intendono avvalersi del beneficio dell'esonero da penalità previsto dagli articoli 35 e 37 della legge sulla perequazione tributaria 11 gennaio 1951, n. 25, di eseguire il pagamento a rate dei tributi nel termine non maggiore di diciotto mesi d'occorrente dal 15 giugno 1951. Per ottenere la facilitazione del pagamento rateale a norma del precedente comma, il contribuente deve presentare al competente Ufficio del registro, entro il termine perentorio del 15 giugno 1951, apposita domanda, contenente esplicito riconoscimento del debito d'imposta o tassa accertato nei suoi confronti. La dilazione è subordinata in ogni caso alla stipulazione da parte del richiedente con l'Ufficio del registro, di regolare atto di sottomissione, con la corresponsione dell'interesse a scalare del 5 per cento e con la eventuale prestazione di valida garanzia reale o personale.
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