DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1951, n. 323
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, con nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, che approva il regolamento per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e le modificazioni al regolamento apportate col decreto luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 611;
Visto il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, relativo all'aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello Stato e nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 giugno 1949, il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
Fino alla data prevista nell'art. 3 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, il limite di spesa fissato in L. 20.000 dall'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 31 marzo 1912, n. 384, per gli acquisti in economia da parte dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, ed elevato per effetto del citato decreto legislativo a L. 400.000 e' portato a L. 600.000.
EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 27. - CONSOLI
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