La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima. Alla denominazione di "Deputazione provinciale" s'intende sostituita quella di "Giunta provinciale".