LEGGE 18 maggio 1951, n. 329
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni comunali e provinciali sono validi anche: a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 41 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, la cui validità sia scaduta, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della elezione; b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purchè munite di fotografia e convalidate da un Comando militare; c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purchè munite di fotografia. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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