LEGGE 15 marzo 1951, n. 336
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le disposizioni del decreto legislativo 3 dicembre 1947, n. 1749, concernente l'autorizzazione al Ministero della difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi, sono applicabili, con effetto dal 1 gennaio 1948, fino a sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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