LEGGE 9 aprile 1951, n. 338
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino a quando non sarà provveduto al riordinamento dei servizi antincendi, la spesa di gestione dei servizi suddetti a carico dei Comuni ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 630, è determinata annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro. Con il medesimo decreto è stabilita la quota di tale spesa per ogni Corpo dei vigili del fuoco determinata in rapporto al personale in forza, sia in servizio continuativo che in servizio discontinuo.
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