LEGGE 20 aprile 1951, n. 339
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In attesa che siano emanate le nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e con effetto dal 1 gennaio 1950, è sospesa l'applicazione del limite di età previsto dalle leggi vigenti nei confronti dei tenenti, dei capitani e dei maggiori dell'Arma dei carabinieri.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.