LEGGE 23 maggio 1951, n. 357
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Nei Comuni di cui all'art. 1 della legge 9 agosto 1948, n. 1078, il pretore ha facoltà di concedere alla proroga disposta dall'art. 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, e per i casi in detto articolo previsti, ulteriori proroghe allo sfratto da immobili adibiti per uso di abitazione per un periodo non superiore ad un anno.
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