DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1951, n. 360

Type DPR
Publication 1951-01-24
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note fra l'Italia e San Marino per regolare le importazioni di merci estere destinate a San Marino e le esportazioni sammarinesi verso l'estero, effettuato a Roma-San Marino il 7 marzo 1950.

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 7 marzo 1950.

EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA - VANONI - LOMBARDO

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 maggio 1951

Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 47. - CARLOMAGNO

Scambio di Note

Scambio di Note fra l'Italia e San Marino per regolare le importazioni di merci estere destinate a San Marino e le esportazioni sammarinesi verso l'estero. N. 41/03371/74 Roma, li' 7 marzo 1950 Signor Segretario di Stato, Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro alla analoga richiesta del Governo della Repubblica di San Marino contenuta nella Nota Verbale n. 1163/A 464 in data 27 settembre 1949 indirizzata al Consolato d'Italia nella Serenissima Repubblica, il Governo italiano e' venuto nella determinazione di accordare per un anno, a partire dalla data della presente lettera, che le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sammarinesi verso l'estero vengano regolate, in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti in Italia, dalle seguenti norme provvisorie: 1. - Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi. a) Per le voci elencate nella Lista A allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano. b) L'importazione delle merci suddette sara' effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese. c) Per tutte le altre merci non previste nella Lista A succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino restera' soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano. 2. - Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie dalla Repubblica di San Marino. a) Per le voci elencate nella Lista B allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia. b) L'esportazione delle merci suddette sara' effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti autorita' di detta. Repubblica ai nominativi, ditte, enti residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese. Il certificato d'origine delle merci originarie della Repubblica di San Manino ammesse all'esportazione verso terzi Stati dovra' essere vidimato dall'Autorita' consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino. c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino non previste nella lista B succitata, la esportazione verso terzi Paesi reatera' soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigente nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia. 3. - Disposizioni di carattere generale. a) Le liste A e B potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi. b) I contingenti delle merci indicate nella lista A si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per "allocation" diretta. c) I contingenti della lista A non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validita' del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso. d) I contingenti delle merci elencati nella lista A s'intendono diminuiti dei contingenti che, per il periodo intercorso dalla data di scadenza del precedente analogo accordo del 5 agosto 1948 (cioe' 5 agosto 1949) alla data della presente lettera, siano stati concessi, in via eccezionale e transitoria, in importazione in San Marino. Se il Governo di San Marino e' d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorra' farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi. Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione. SFORZA A S. E. Il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

liste

----------------------------- MERCI DA IMPORTARE DALL'ESTERO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO LISTA A I GRUPPO II Categoria: Minestre preparate e brodi cond...... Tonn. 5 Altri prodotti della categoria....... Tonn. 45 V Categoria: Zuccheri............................. Tonn. 50 Caffe'................................ Tonn. 15 Cacao................................ Tonn. 20 Spezie............................... Tonn. 1 VI Categoria: Cereali e derivati................... Tonn. 250 VII Categoria: Ortaggi e frutta..................... Tonn. 0,1 VIII Categoria: Bevande.............................. Tonn. 0,1 II GRUPPO X Categoria: Semi e frutti oleosi................. Tonn. 0,5 XI Categoria: Olii grassi per uso ind.............. Tonn. 100 III GRUPPO XIII Categoria: Cotone grezzo egiz. a fibra lunga.... Tonn. 250 XIV Categoria: Lana................................. Tonn. 15 Tessuti di lana...................... Tonn. 1 IV GRUPPO XVIII Categoria: Semilavorati di ferro e acciaio...... Tonn. 150 XIX Categoria: Rame e sue leghe..................... Tonn. 1 XX Categoria: Altri metalli comuni e leghe......... Tonn. 2 XXV Categoria Parti di fucili da caccia............ Tonn. 0,1 XXVI Categoria: Autoveicoli.......................... N. 1 V GRUPPO XXVII Categoria: Carbon fossile, antracite e coke..... Tonn. 500 Argille plastiche e caolini.......... Tonn. 150 VI GRUPPO XXXII Categoria: Legname rozzo e segato............... Tonn. 10 XXXIV Categoria: Materie da intarsio e da intaglio.... Tonn. 0,1 VII GRUPPO XXXV Categoria: Carburanti (ad eccezione benzina).... Tonn. 100 Colofonia e resine................... Tonn. 80 XXXVI Categoria: Oli essenziali(quelli non prodotti in Italia)............................ Tonn. 15 Altri prodotti della categoria....... Lire 10 milioni XXXVII Categoria: Prodotti chimici inorganici.......... XXXIX Categoria: > Lire 10 milioni Prodotti chimici organici............ XL Categoria: Medicinali e prodotti farmaceutici... Lire 15 milioni XLI Categoria: Estratti tannici..................... Tonn. 10 VIII GRUPPO XLII Categoria: Pelli grezze per pellicceria......... Tonn. 3 Pelli bovine grezze.................. Tonn. 200 XLIII Categoria: Gomma elastica e guttaperga.......... Tonn. 5 XLIV Categoria: Carta da macero, cellulosa, pasta di legno.............................. Tonn. 600 XLV Categoria: Strumenti musicali................... Tonn. 0,1 XLVIII Categoria: Mercerie, balocchi e bambole......... Tonn. 0,1 XLIX Categoria: Materie vegetali..................... Tonn. 0,5 L Categoria: Materie animali...................... Tonn. 0,1 LI Categoria: Prodotti diversi..................... Tonn. 101 N.B. - L'utilizzazione dei contingenti di lana, cotone e semi oleosi resta subordinata ad accordi tra le amministrazioni finanziarie fra i due Paesi in quanto i relativi prodotti sono gravati in Italia da imposte di fabbricazione. LISTA B MERCI DA ESPORTARE DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Armi da caccia Articoli di abbigliamento Ceramiche Dolciumi Animali da cortile Maglierie Medicinali Mobili e serramenti Salumi Saponi Pelli conciate per pellicceria, pelliccie confezionate Vernici, colori e smalti Vini e affini Cuoio, pellami grezzi e lavorati e calzature Minuterie metalliche e imballaggi e tappi corona Prodotti ortofrutticoli Carte e cartoni Lavorati di gomma Pasta alimentare Filati di cotone Profumi, materiale sanitario, sciroppi medicati e sciroppi alimentari Cosmetici non alcoolici N.B. - Non si da' luogo alla fissazione dei quantitativi di merci concesse all'esportazione, tali quantitativi rimanendo soltanto limitati dai certificati d'origine che dovranno accompagnare le merci stesse, debitamente vidimati dall'Autorita' Consolare italiana nella Repubblica di San Marino. N. 0282/A/464 San Marino, li' 7 marzo 1950/1649 di F. R. Eccellenza, Ho l'onore di accusare ricevuta, della lettera di V. E. in data 7 marzo 1950 n. 03371/74 del seguente tenore: "Ho l'onore di comunicare che, per venire incontro alla analoga richiesta del Governo della Repubblica di San Marino contenuta nella Nota Verbale n. 1163/A 464 in data 27 settembre 1949 indirizzata al Consolato d'Italia nella Serenissima Repubblica, il Governo italiano e' venuto nella determinazione di accordare per un anno, a partire dalla data della presente lettera, che le importazioni di merci estere destinate alla Repubblica di San Marino e le esportazioni di merci sammarinesi verso l'estero vengano regolate, in deroga alle norme di carattere economico e valutarno vigenti in Italia, dalle seguenti norme provvisorie: 1. - Importazione nella Repubblica di San Marino di merci originarie e provenienti da terzi Paesi. a) Per le voci elencate nella Lista A allegata e nei limiti dei quantitativi a fianco di ciascuna di esse indicati, le merci originarie e provenienti da terzi Paesi potranno essere- introdotte nel territorio della Repubblica di San Marino in deroga alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'introduzione delle stesse merci destinate al territorio italiano. b) L'importazione delle merci suddette sara' effettuato presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino, ai nominativi, ditte ed enti, residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese. c) Per tutte le altre merci non previste nella Lista A succitata o eccedenti i quantitativi ivi indicati, l'introduzione nel territorio della Repubblica di San Marino restera' soggetta alle norme di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per la introduzione delle stesse nel Territorio italiano. 2. - Esportazione verso terzi Paesi di merci originarie dalla Repubblica di San Marino. a) Per le voci elencate nella Lista B allegata, le merci originarie dalla Repubblica di San Marino potranno essere esportate verso terzi Paesi in deroga alle disposizioni di carattere economico e valutario vigenti nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie dall'Italia. b) L'esportazione delle merci suddette sara' effettuata presso la Dogana di Rimini, che all'uopo sara' autorizzata dal proprio Governo a consentirla, su richiesta del Governo della Repubblica di San Marino e in base al certificato di origine rilasciato per le merci stesse dalle competenti autorita' di detta Repubblica ai nominativi, ditte, enti residenti nella Repubblica di San Marino, designati dal Governo sammarinese. Il certificato d'origine delle merci originarie della Repubblica di San Marino ammesse all'esportazione verso terzi Stati dovra' essere vidimato dall'Autorita' consolare italiana accreditata presso la Repubblica di San Marino. c) Per tutte le altre merci originarie e provenienti dalla Repubblica di San Marino non previste nella lista B succitata, la esportazione verso terzi Paesi restera' soggetta alle disposizioni di carattere economico e valutario vigente nello Stato italiano per l'esportazione delle stesse merci originarie o provenienti dall'Italia. 3. - Disposizioni di carattere generale. a) Le liste A e B potranno essere soggette a variazioni. Le variazioni proposte per il normale tramite delle rispettive Rappresentanze consolari saranno stabilite mediante accordi tra i due Governi. b) I contingenti delle merci indicate nella lista A si intendono automaticamente aumentati dei quantitativi che la Repubblica di San Marino potesse ottenere per "allocation" diretta. c) I contingenti della lista A non esauriti e le esportazioni preannunciate ma non eseguite nel periodo di validita' del presente Atto potranno essere rispettivamente utilizzati ed effettuate entro tre mesi dalla scadenza dell'Atto stesso. d) I contingenti delle merci elencati nella lista A s'intendono diminuiti dei contingenti che, per il periodo intercorso dalla data di scadenza del precedente analogo accordo del 5 agosto 1948 (cioe' 5 agosto 1949) alla data della presente lettera, siano stati concessi, in via eccezionale e transitoria, in importazione in San Marino. Se il Governo di San Marino e' d'accordo su quanto precede, la presente lettera e la risposta che l'Eccellenza Vostra vorra' farmi pervenire costituiranno un accordo concluso in materia fra i due Governi. Voglia gradire, Signor Segretario di Stato, i sensi della mia alta considerazione. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri G. GIACOMINI A S. E. Il Ministro degli Affari Esteri - ROMA Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA ----------------------------- MERCI DA IMPORTARE DALL'ESTERO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO LISTA A II Categoria: Minestre preparate e brodi cond...... Tonn. 5 Altri prodotti della categoria....... Tonn. 45 V Categoria: Zuccheri............................. Tonn. 50 Caffe'................................ Tonn. 15 Cacao................................ Tonn. 20 Spezie............................... Tonn. 1 VI Categoria: Cereali e derivati................... Tonn. 250 VII Categoria: Ortaggi e frutta..................... Tonn. 0,1 VIII Categoria: Bevande.............................. Tonn. 0,1 II GRUPPO X Categoria: Semi e frutti oleosi................. Tonn. 0,5 XI Categoria: Olii grassi per uso ind.............. Tonn. 100 III GRUPPO XIII Categoria: Cotone grezzo egiz. a fibra lunga.... Tonn. 250 XIV Categoria: Lana................................. Tonn. 15 Tessuti di lana...................... Tonn. 1 IV GRUPPO XVIII Categoria: Semilavorati di ferro e acciaio...... Tonn. 150 XIX Categoria: Rame e sue leghe..................... Tonn. 1 XX Categoria: Altri metalli comuni e leghe......... Tonn. 2 XXV Categoria: Parti di fucili da caccia............ Tonn. 0,1 XXVI Categoria: Autoveicoli.......................... N. 1 V GRUPPO XXVII Categoria: Carbon fossile, antracite e coke..... Tonn. 500 Argille plastiche e caolini.......... Tonn. 150 VI GRUPPO XXXII Categoria: Legname rozzo e segato............... Tonn. 10 XXXIV Categoria: Materie da intarsio e da intaglio.... Tonn. 0,1 VII GRUPPO XXXV Categoria: Carburanti (ad eccezione benzina).... Tonn. 100 Colofonia e resine................... Tonn. 80 XXXVI Categoria: Oli essenziali(quelli non prodotti in Italia)............................ Tonn. 15 Altri prodotti della categoria....... Lire 10 milioni XXXVII Categoria: Prodotti chimici inorganici.......... XXXIX Categoria: > Lire 10 milioni Prodotti chimici organici............ XL Categoria: Medicinali e prodotti farmaceutici... Lire 15 milioni XLI Categoria: Estratti tannici..................... Tonn. 10 VIII GRUPPO. XLII Categoria: Pelli grezze per pellicceria......... Tonn. 3 Pelli bovine grezze.................. Tonn. 200 XLIII Categoria: Gomma elastica e guttaperga.......... Tonn. 5 XLIV Categoria: Carta da macero, cellulosa, pasta di legno.............................. Tonn. 600 XLV Categoria: Strumenti musicali................... Tonn. 0,1 XLVIII Categoria: Mercerie, balocchi e bambole......... Tonn. 0,1 XLIX Categoria: Materie vegetali..................... Tonn. 0,5 L Categoria: Materie animali...................... Tonn. 0,1 LI Categoria: Prodotti diversi..................... Tonn. 0,1 N.B. - L'utilizzazione dei contingenti di lana, cotone e semi oleosi resta subordinata ad accordi tra le amministrazioni finanziarie fra i due Paesi in quanto i relativi prodotti sono gravati in Italia da imposte di fabbricazione. LISTA B MERCI DA ESPORTARE DALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO Armi da caccia Articoli di abbigliamento Ceramiche Dolciumi Animali da cortile Maglierie Medicinali Mobili e serramenti Salumi Saponi Pelli conciate per pellicceria, pelliccie confezionate Vernici, colori e smalti Vini e affini Cuoio, pellami grezzi e lavorati e calzature Minuterie metalliche e imballaggi e tappi corona Prodotti ortofrutticoli Carte e cartoni Lavorati di gomma Pasta alimentare Filati di cotone Profumi, materiale sanitario, sciroppi medicati e sciroppi alimentari Cosmetici non alcoolici N.B. - Non si da' luogo alla fissazione dei quantitativi di merci concesse all'esportazione, tali quantitativi rimanendo soltanto limitati dai certificati d'origine che dovranno accompagnare le merci stesse, debitamente vidimati dall'Autorita' Consolare italiana nella Repubblica di San Marino. Ho l'onore di informare V. E. che, salvi e riservati i diritti della Repubblica di San Marino ammessi alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, il Governo della Repubblica di San Marino e' d'accordo su quanto convenuto sulle note su pre-trascritte. Voglia gradire, Eccellenza, i sensi della mia alta considerazione. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri G. GIACOMINI Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA

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