LEGGE 4 maggio 1951, n. 382
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 21. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso".
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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