LEGGE 4 maggio 1951, n. 382

Type Legge
Publication 1951-05-04
Ultimo aggiornamento 1951-06-12
State In force
Source Normattiva
articles Not indexed
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 21. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti ai personali di cui al primo comma del presente articolo, rimanessero scoperti posti messi a concorso, questi saranno conferiti, in eccedenza all'ottavo suddetto, al personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso".

EINAUDI DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)