LEGGE 11 maggio 1951, n. 384
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i cancellieri e segretari giudiziari, con sede in Roma, istituito con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con le leggi 20 giugno 1929, n. 1045 e 23 novembre 1939, n. 1814, e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, assume la denominazione di "Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari".
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