LEGGE 4 maggio 1951, n. 385
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per l'ammontare di lire un miliardo, sarà corrisposta al Consorzio autonomo del porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460, l'annualità costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.
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