LEGGE 11 maggio 1951, n. 393
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Traite'
Traite' d'Amitie', de Conciliation et de Reglement Judiciaire entre la Republique Italienne et la Republique Turque. Parte di provvedimento in formato grafico
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