LEGGE 23 maggio 1951, n. 394

Type Legge
Publication 1951-05-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'art. 6 della legge 26 agosto 1950, n. 860, è sostituito dal seguente: "L'Ispettorato del lavoro può disporre la estensione del periodo di assenza dal lavoro di cui alla lettera a) del precedente articolo per un ulteriore periodo d'assenza obbligatoria fino a sei settimane, quando ritiene, sulla base di accertamento medico, che le condizioni di lavoro o ambientali possano essere pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino. "Inoltre la lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro, trascorso il periodo di assenza obbligatoria di cui alla lettera c) del precedente articolo, per un periodo di mesi sei, durante il quale le sarà conservato il posto a tutti gli effetti dell'anzianità. "Le disposizioni di cui al successivo art. 17 non si applicano durante il periodo di sei mesi di cui al precedente comma". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PICCIONI - PELLA - SEGNI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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