DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1951, n. 395
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la deliberazione in data 4 dicembre 1949 del Consiglio comunale e di Trevico, con la quale si chiede che sia istituito un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione Vallesaccarda e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Coccaro, Torello, Bassomanno, San Lorenzo, Vallone Erro, Casetta, Filaro, Cesta, Vasoria, Senro D'Annunzio, Farullo, Cotugno, Mattino, San Giuseppe, Civita, Vallone del Mulino e Lungarella; Visti i pareri favorevoli del Primo presidente della Corte d'appello di Napoli e del Procuratore generale presso la stessa Corte; Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e 1 del regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: E' istituito nel comune di Trevico un ufficio distinto di giudice conciliatore con sede nella frazione Vallesaccarda e con competenza sul territorio della frazione stessa e su quello delle borgate Coccaro, Torello, Bassomanno, San Lorenzo, Vallone Erro, Casetta, Filaro, Cesta, Vasoria, Serro D'Annunzio, Farullo, Cotugno, Mattino, San Giuseppe, Civita, Vallone del Mulino e Lungarella. Il presente decreto entrera' in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 10 aprile 1951 EINAUDI PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 92. - CARLOMAGNO
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)