LEGGE 23 maggio 1951, n. 400

Type Legge
Publication 1951-05-23
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 677 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "L'art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 23 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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