LEGGE 1 giugno 1951, n. 422
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950 n. 982, e 21 novembre 1950, n. 983, concernenti la prelevazione di rispettive lire milioni e lire 22 milioni e 320 mila dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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