DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1951, n. 423
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che da' esecuzione al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra l'Italia e Ceylon relativo alla proprieta' italiana detenuta dal Custodian of enemy property di Ceylon e al pagamento dei debiti dovuti dall'Italia a persone residenti a Ceylon concluso a Colombo, a mezzo scambio di Note, il 10 marzo 1950.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 10 marzo 1950.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 99. - CARLOMAGNO
Agreement
Accordo tra l'Italia e Ceylon per lo sblocco dei beni italiani Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo
Traduzione Prot. 00286-B 3 Colombo 10 marzo 1950 Signore, ho l'onore di riferirmi alla corrispondenza che e' stata recentemente scambiata tra le autorita' di Ceylon e quelle italiane in vista della conclusione di un accordo tra i Governi italiano e cingalese circa il trattamento dei beni di proprieta' italiana in Ceylon, quale e' risultato nell'accordo, destinato ad essere approvato dai due Governi, in merito alle disposizioni previste nell'Annesso alla presente lettera. Sono lieto di poterla informare che tali disposizioni sono state ora approvate dal Governo italiano, per la sua parte, ed io confido che esse siano state ugualmente approvate dal Governo di Ceylon. Io proporrei pertanto che la presente comunicazione, insieme con la Sua risposta che queste disposizioni sono parimenti accette al Governo di Ceylon, venga considerata come costituente un Accordo tra i nostri due Governi su questo argomento; l'Accordo entrera' in vigore immediatamente. Ho l'onore di essere, Signore, il suo obbediente Servitore. GIOVANNI BATTISTA TOFFOLO Console d'Italia in Ceylon On. D. S. SENANAYAKE, M. P. Primo Ministro Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA Traduzione ACCORDO RELATIVO ALLA PROPRIETA ITALIANA DETENUTA DAL CUSTODIAN OF ENEMY PROPERTY DI CEYLON E AL PAGAMENTO DEI DEBITI DOVUTI DALL'ITALIA A PERSONE RESIDENTI A CEYLON Considerato che, ai sensi dell'art. 79 del Trattato di Pace con l'Italia, ognuna delle Potenze Alleate ed Associate, ha il diritto di sequestrare, trattenere, liquidare e prendere ogni altra misura per quanto concerne tutti i beni, diritti ed interessi che alla data dell'entrata in, vigore del Trattato di Pace si trovano entro il suo territorio ed appartengono all'Italia o a cittadini italiani, ed impiegare tali beni o il prodotto della loro liquidazione ai fini che essa credera', sino a concorrenza dell'ammontare dei suoi reclami e di quelli dei suoi cittadini verso l'Italia o verso cittadini italiani (compresi i debiti) che non fossero stati interamente regolati in conformita' agli articoli del Trattato di Pace; Considerato che, ai sensi del Trattato di Pace, tutti i beni italiani, o il prodotto della loro liquidazione, eccedenti l'ammontare di tali reclami saranno restituiti; Considerato che il Governo di Ceylon e' disposto a rinunciare ad ogni reclamo su tali beni ad eccezione dei debiti dovuti dall'Italia verso persone in Ceylon; Considerato che il Governo italiano, in vista di detta rinuncia desidera provvedere in Ceylon i fondi per il pagamento dei detti debiti, il Governo italiano e il Governo di Ceylon hanno raggiunto il seguente accordo: 1. Il Governo di Ceylon trasferira' al Governo italiano tutte le attivita' liquide attualmente detenute come proprieta' italiane del Custodian. 2. Il Governo di Ceylon restituira' ai proprietari originari o ai loro legali rappresentanti ogni proprieta' italiana attualmente sequestrata o sottoposta al controllo del Custodian, diversa dalle attivita' liquide menzionate all'art. 1 o che possa a norma del presente accordo, essere liquidata piu' tardi. 3. Il Governo italiano utilizzera' le attivita' liquide ad esso trasferite a norma del presente accordo per il pagamento di debiti in Ceylon, ed a questo fine aprira' un conto a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi, presso una filiale, se ve ne e' una operante in Colombo, della Chartered Bank of India, Australia and China o presso una corrispondente banca della predetta Chartered Bank, operante in Colombo, nel quale conto saranno versate le sterline cosi' trasferite e sul quale saranno pagati i summenzionati debiti. 4. Il Governo di Ceylon fornira' al Console italiano in Ceylon, quale rappresentante del Governo italiano, elenchi di tutte le proprieta' italiane detenute dal Custodia con tutte le informazioni disponibili circa i precedenti proprietari, nonche' circa la natura ed il valore reale o presunto di ciascuna proprieta'. 5. Il Governo italiano, attraverso il rappresentante menzionato nell'art. 4 notifichera' al Segretario del Tesoro non appena possibile, ma in ogni caso entro 3 mesi dalla data di spedizione dell'ultimo elenco summenzionato, secondo quale delle 3 seguenti categorie esso desideri che le proprieta' non liquide vengano trattate: a) proprieta' da liquidarsi per accrescere l'ammontare in sterline disponibili per il pagamento dei debiti; b) proprieta' da riconsegnarsi agli antichi proprietari od ai loro legali rappresentanti; c) proprieta' la cui destinazione secondo paragrafo a) o b) debba essere rinviata ad ulteriore considerazione. 6. Il Governo di Ceylon si impegna a liquidare tutte le proprieta' italiane su richiesta del Governo italiano a norma dell'art. 5 a) ed a versare le somme relative, dedotte le spese di vendita, nel conto di cui all'art. 3. 7. Il Governo italiano fara' indenno il Governo di Ceylon per qualsiasi reclamo da parte dei precedenti proprietari quando risulti che la proprieta' fu erroneamente sequestrata dai Custodian ed era originariamente in forma liquida o sia stata gia' liquidata e trasferita al Governo italiano a norma del presente accordo, siano all'ammontare in tale modo trasferito dal Custodian. 8. Il Governo italiano si impegna a risarcire i precedenti proprietari delle loro proprieta' ad esso trasferite in forma liquida a norma del presente accordo. L'ammontare del risarcimento da pagarsi per le proprieta' che siano state liquidate dopo essere state sequestrate dal Custodian, sara' l'importo netto versato nel conto di cui all'art. 3. Le condizioni di pagamento di tale indennizzo saranno stabilite dal Governo italiano. 9. Il Governo italiano si impegna a far fronte ad ogni deficit del conto menzionato nell'art. 3 che si verificasse in dipendenza del pagamento dei debiti da farsi a norma del presente accordo, ma avra' il diritto di disporre liberamente delle eventuali eccedenze dopo il pagamento dei debiti stessi. 10. Il Governo italiano fornira' al Governo di Ceylon un elenco di tutti i debiti che siano stati accertati in Italia secondo la legislazione italiana verso creditori in Ceylon, con tutte le informazioni atte a rendere possibile l'individuazione dei creditori ed a identificare le transazioni che furono a base dei debiti stessi. 11. Il Governo di Ceylon fornira' al Governo italiano elenchi dei reclami avanzati da creditori in Ceylon verso enti o persone in Italia con informazioni sufficienti ad individuare i debitori e la validita' e l'ammontare del debito quando tali reclami non siano stati inclusi nell'elenco del Governo italiano di cui all'articolo 10, e non siano gia' interamente soddisfatti. 12. Il Governo italiano si impegna a fare tutta la possibile assistenza per aiutare i creditori e a rintracciare i debitori e per facilitare accordi fra le due parti: ma, qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, i creditori in Ceylon potranno ricorrere ai normali tribunali civili italiani. 13. Quando sull'ammontare dei debiti sia stato raggiunto un accordo il Governo italiano autorizzera' l'Ufficio italiano dei Cambi ad effettuare il pagamento sul conto. 14. Il tasso di cambio da prendersi a base del pagamento dei debiti in lire che erano trasferibili in base alla legislazione valutaria italiana vigente il 10 giugno 1940, sara' quello corrente al momento in cui i debiti vennero a scadenza; qualora al momento della scadenza non esistesse tasso di cambio tra la rupia e la lira, il tasso sara' determinato dai tassi correnti tra la rupia e la sterlina e la lira, in quel momento. 15. Nel presente accordo, a meno che il contesto non comporti altro significato: "Custodian" significa il Custodian of Enemy Property in Ceylon. "Debiti" significa obblighi finanziari legalmente assunti dal Governo italiano o da Comuni, enti o persone domiciliate, residenti o aventi il proprio centro di affari (Carrying on business) in Italia in base a contratti o a convenzioni intervenute prima dell'11 giugno 1940 nei confronti di persone residenti in Ceylon o di persone morali, giuridicamente riconosciute o meno, aventi il proprio centro di affari in Ceylon. Questo termine non si applica ai debiti commerciali assunti dopo il 5 settembre 1945 ne' ai dividendi ed interessi o altri pagamenti periodici che scadono dopo il 15 settembre 1947. "italian Property" significa: Ogni proprieta' in Ceylon che alla data del 15 settembre 1947 fosse detenuta dal Custodian in Ceylon come appartenente all'Italia ed ai cittadini italiani. Traduzione. N. FC/IT/1 10 marzo 1950. Signore, ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna e di confermare che il Governo di Ceylon ha approvato le disposizioni previste nell'Annesso alla Sua lettera concernente il trattamento dei beni di proprieta' italiana in Ceylon. Sono lieto di informarLa che il Governo di Ceylon e' d'accordo che la Sua comunicazione, insieme con la presente risposta, venga considerata come costituente un Accordo che entrera' in vigore immediatamente. Ho l'onore di essere Signore, il suo obbediente Servitore D. S. SENANAYAKE Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri Dott. G. B. TOFFOLO Console d'Italia in Ceylon Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per gli affari esteri SFORZA
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