LEGGE 29 maggio 1951, n. 433
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il primo comma dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, è sostituito, limitatamente alla prima parte, dal seguente: "La caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni". Per conseguenza, nel penultimo comma dello stesso art. 12, le parole "prima domenica di settembre" sono sostituite dalle parole "penultima domenica di agosto".
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