LEGGE 7 giugno 1951, n. 434
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 4. - Dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: "Qualora, pero', per insufficienza del numero dei concorrenti idonei appartenenti al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero dell'industria e commercio, rimanessero scoperti posti messi a concorso, il personale di ruolo e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, che abbia conseguito la idoneita' nel concorso stesso, puo' conseguire la nomina ai posti predetti, con collocamento in ruolo dopo l'ultimo dei vincitori, secondo i precedenti commi, purche' con votazione non inferiore allo stesso". Art. 4-bis (nuovo). - La "Direzione generale del personale e degli affari generali" del Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Direzione generale degli affari generali". La "Direzione generale dell'industria e delle miniere" del Ministero predetto assume la denominazione di "Direzione generale della produzione industriale".
EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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