LEGGE 29 maggio 1951, n. 444
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. I termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte in conseguenza di azioni belliche, sono prorogati al 30 giugno 1952. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SEGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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