DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1951, n. 464
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Roma il 31 marzo 1 aprile 1950: a) Accordo commerciale fra la Repubblica italiana da una parte ed il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica degli Stati Uniti dell'Indonesia dall'altra parte; b) Protocollo addizionale all'Accordo commerciale suddetto; c) Accordo di pagamento fra l'Italia ed i Paesi Bassi; d) Protocollo di firma relativo all'Accordo di pagamento suddetto; e) Protocollo speciale tra l'Italia ed i Paesi Bassi; f) Pro-memoria; g) Accordo di pagamento tra l'Italia e l'Indonesia, h) Protocollo addizionale all'Accordo di pagamento suddetto; i) Protocollo tra l'Italia da una parte ed i Paesi Bassi e l'Indonesia dall'altra parte; l) Scambi di Note.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 aprile 1950.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA VANONI - LOMBARDO - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 maggio 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 37. - CARLOMAGNO
Accord
Accord commercial concernant les echanges commerciaux entre la Republique Italienne d'une part et le Royaume des Pays-Bas et la Republique des Etats-Unis de l'Indonesie de l'autre part. Parte di provvedimento in formato grafico
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