DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 472
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regi decreti 7 ottobre 1940, n. 1471 e 17 ottobre 1941, n. 1205, ulteriormente modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936 e 30 ottobre 1950, n. 1128; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato: Attuale art. 21. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: 8) Diritto internazionale; 9) Economia e finanze delle imprese di assicurazione. Attuale art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto quello di: 11) "Idrologia medica".
EINAUDI GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 giugno 1951
Atti del Governo, registro n. 39, foglio n. 143. - FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)