LEGGE 7 giugno 1951, n. 488
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Comitato istituito con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 541, per deliberare e vigilare sulle spese di assistenza a favore degli italiani che si trovavano comunque all'estero per eventi di guerra e sulle modalità di erogazione dei relativi fondi, è soppresso.
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