DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 1951, n. 491
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Nei confronti della Germania e delle persone fisiche e giuridiche tedesche cessano di avere applicazione per la parte in cui conservino ancora efficacia e salvo quanto disposto negli articoli seguenti, le disposizioni del testo della legge di guerra, approvato col regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e le successive modificazioni ed aggiunte. La Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche avranno la piena disponibilita' dei beni, diritti ed interessi dei quali siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie a partire dal 16 settembre 1947, data dell'entrata in vigore del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate.
Art. 2
Restano fermi gli obblighi particolari che l'Italia ha assunto in base al Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo col decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, ed al Memorandum d'intesa in merito ai beni tedeschi in Italia firmato a Washington tra la Francia, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti di America e l'Italia il 14 agosto 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177.
Art. 3
Per i beni, diritti ed interessi dei quali la Germania e le persone fisiche e giuridiche tedesche siano divenute proprietarie, titolari o beneficiarie anteriormente al 16 settembre 1947, e non contemplati dal predetto Memorandum d'intesa continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, ferma restando la facolta' stabilita dall'art. 2, n. 2, della legge 16 dicembre 1940, n. 1902.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 luglio 1951
Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 24. - CARLOMAGNO
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