LEGGE 4 maggio 1951, n. 497

Type Legge
Publication 1951-05-04
Ultimo aggiornamento 1951-07-25
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - VANONI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)