LEGGE 4 maggio 1951, n. 497
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le Casse speciali di previdenza per il personale addetto ai pubblici trasporti godono di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale in forza dell'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - VANONI - CAMPILLI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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