LEGGE 21 maggio 1951, n. 498
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo del Capo provvisorio della Stato 12 agosto 1947, n. 869, e' ratificato con la seguente modificazione: L'art. 4 e abrogato.
Art. 2
A partire dal 15 marzo 1950 le disposizioni sulle integrazioni salariali, contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, non si applicano ai lavoratori iscritti nei ruoli tenuti dalle autorita' preposte alla disciplina del lavoro portuale. Con la stessa decorrenza cessa l'obbligo del versamento dei contributi alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria da parte delle compagnie e gruppi portuali.
Art. 3
All'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, e' aggiunto il seguente comma: "Il Comitato puo' demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonche' lo studio delle altre questioni che riterra' opportuno".
Art. 4
Il primo e il secondo comma dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, sono abrogati.
EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - PELLA - PICCIONI - TOGNI - PETRILLI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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