LEGGE 21 maggio 1951, n. 499

Type Legge
Publication 1951-05-21
Ultimo aggiornamento 1951-07-25
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Per il ricupero e la rimessa in efficacia dei piroscafi francesi affondati nelle acque territoriali italiane a causa di eventi bellici, sono richiamate in vigore, con effetto dal 1 gennaio 1948 e fino al 31 dicembre 1949, le disposizioni degli articoli 7, 10 e 17 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

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