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LEGGE 7 giugno 1951, n. 500

Current text a fecha 2010-12-16

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. I presidi, i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di ogni ordine e grado, nonchè i direttori e gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, sono collocati a riposo al termine dell'anno scolastico in cui compiono il 70° anno di età. Gli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1346, sono abrogati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 7 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI